%Character.Entities; ]> Official Journal of the European Communities, Written Questions (1993), Series C Volume 36 Number 137 Language Italian MLCC Machine readable version 1994 This TEI conformant electronic version edited by the MLCC project, 15 September 1994. This file (ignoring this header) is 208658 bytes long, its text includes 22993 words.

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Italian 15 September 1994 David McKelvie Masja Kempen Processing of original corpus files into TEI conformance.
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Pagamenti a titolo del FSE sono appena stati effettuati per progetti elaborati da organizzazioni volontarie del Regno Unito avviati nel gennaio 1992. L'interrogante è tuttavia venuto a sapere che alcuni pagamenti finali per progetti di questo tipo relativi al 1990 e al 1991 sono ancora in sospeso. Tali ritardi comportano gravi danni finanziari alle suddette organizzazioni, e hanno avuto come effetto una riduzione dei posti di formazione disponibili.

Anche il calendario in corso per le domande relative al 1993 è parte di preoccupazione, in quanto potrebbe comportare analoghi ritardi nell'assegnazione dei fondi.

Può la Commissione far sapere quanti pagamenti relativi al 1990 e al 1991 destinati a organizzazioni volontarie del Regno Unito non sono ancora stati effettuati, e rendere noti i motivi di così gravi ritardi?

Quali misure si stanno prendendo per garantire che i pagamenti iniziali a titolo del FSE siano effettuati all'inizio del 1993 e che a quelli finali per progetti relativi al 1992 si provveda entro la metà del 1993?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione (18 febbraio 1993)

Il funzionamento dei tre fondi strutturali (il Fondo europeo di sviluppo regionale, la sezione "orientamento" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e il Fondo sociale europeo) è stato modificato nel 1988; da allora la selezione e la gestione dei singoli progetti è affidata ai governi degli Stati membri ovvero a organismi da essi nominati. Per il FSE tale riforma è entrata in vigore nel 1990. La Commissione gestisce i fondi attraverso dei programmi operativi a vasto raggio. Tali programmi, inseriti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno, vengono concordati assieme agli Stati membri. Nel caso particolare del FSE può facilmente accadere che uno Stato membro scelga diverse centinaia di progetti diversi per realizzare un unico programma operativo. Il contenuto dettagliato di tali progetti è noto ai comitati di sorveglianza addetti ai vari programmi operativi; le autorità nazionali lo sottopongono alla Commissione per giustificare le loro richieste di pagamento. La Commissione tuttavia non è in possesso di dettagli riguardo ai pagamenti effettuati o da effettuare a organizzazioni volontarie del Regno Unito da parte delle autorità nazionali, né è in grado di fornire un elenco di pagamenti a titolo del Fondo sociale europeo ancora da effettuare.

I pagamenti a titolo dei fondi strutturali sono effettuati sulla base delle richieste che le autorità nazionali inviano alla Commissione per tutti i programmi operativi rientranti nei tre fondi. Tali pagamenti sono suddivisi in tre rate per ogni anno del programma: il primo anticipo ammonta al 50 % del contributo totale della Commissione; il secondo anticipo, pari al 30 %, viene versato quando lo Stato membro certifica di avere speso metà del primo anticipo; il rimanente 20 % viene pagato a condizione che entro sei mesi dal termine del periodo contabile vengano presentati dei resoconti motivati delle spese. I pagamenti per gli anni successivi al primo sono subordinati alla presentazione di resoconti motivati relativi agli anni precedenti.

Presumibilmente le autorità britanniche presenteranno le richieste di saldo relative al 1992 nel giugno 1993; i relativi pagamenti verranno effettuati dopo la verifica delle richieste, a condizione che queste vengano ritenute giustificate. Gli anticipi per il 1993 saranno pagati previa presentazione della documentazione comprovante che i contributi della Commissione per il 1991 e 1992, relativi a ogni programma operativo, sono stati impiegati propriamente. La Commissione è conscia del fatto che nel Regno Unito il lavoro sulle richieste di saldo procede in modo soddisfacente; una serie di certificati di adempimento sono già pervenuti, e probabilmente gli anticipi relativi al 1993 potranno dunque essere pagati l'anno prossimo.

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La Commissione è convinta che le prove raccolte in base a studi su varie specie circa l'impatto della pesca industriale giustificano il mantenimento degli attuali livelli di cattura?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione (26 novembre 1992)

Nell'agosto 1992 la Commissione ha organizzato una riunione di esperti danesi e britannici per valutare l'incidenza della pesca industriale sui principali stock ittici del Mare del Nord. In sintesi, le conclusioni di tale incontro sono state le seguenti:

a) dalla metà degli anni ottanta le dimensioni degli stock delle due principali specie oggetto di pesca industriale, il merluzzo norvegese e il cicerello, hanno registrato un'evoluzione irregolare, senza manifestare una tendenza ben precisa; per quanto riguarda invece l'altra specie d'interesse industriale pescata nel Mare del Nord, lo spratto, non si dispone attualmente di stime circa la consistenza dello stock, anche se gli ambienti scientifici concordano nel ritenere che sia piuttosto esigua;

b) una riduzione dell'intensità con cui viene praticata la pesca industriale inciderebbe favorevolmente sugli sbarchi di merlano, di aringhe e, in minor misura, di eglefino; le conseguenze sarebbero invece trascurabili per il merluzzo bianco e nulle per la passera di mare e la sogliola.

Non va tuttavia trascurato il fatto che l'accennato incremento degli sbarchi avverrebbe a scapito della pesca industriale, causando problemi d'ordine economico e sociale. Si deve inoltre segnalare che altri lavori, basati sui risultati di indagini riguardanti varie specie, indicano tra l'altro che sarebbe possibile incrementare considerevolmente gli sbarchi di eglefino e di merlano se la flotta che pesca per il consumo umano non riccorresse tanto intensamente alla pratica del rigetto in mare: attualmente la pesca per il consumo umano arreca danno a sé stessa.

É comunque evidente la necessità di studiare più approfonditamente tanto la pesca industriale quanto gli aspetti negativi degli altri tipi di pesca.

Nella relazione presentata al Consiglio in occasione della riunione del 23 novembre 1992 (1) la Commissione ha pertanto diffusamente illustrato i motivi per i quali occorre avviare analisi più organiche delle conseguenze dell'attività di pesca nel Mare del Nord e nelle acque adiacenti.

(1) Doc. SEC(92) 2046 def.

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Visto che la tratta delle donne continua a costituire una forma di schiavitù caratterizzata da violenza psicosomatica e da istigazione alla prostituzione e considerando la mancanza di una politica che regoli la materia nella maggior parte degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le donne provenienti dai paesi dell'ex blocco orientale, non ritiene la Commissione indispensabile predisporre una politica basata sul diritto al libero arbitrio e al trattamento umano di queste derelitte?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione (5 gennaio 1993)

L'azione della Commissione in favore delle donne è da inserire nel contesto dell'articolo 119 del Trattato e delle diverse direttive adottate in materia di uguaglianza tra i sessi. Queste ultime si preoccupano di eliminare le discriminazioni dirette o indirette, riguardanti le donne nel settore dell'occupazione e più in generale sul mercato del lavoro.

Di conseguenza la Commissione non si propone di prendere provvedimenti in materia di tratta delle bianche e di trattamento delle donne vittime di gravi maltrattamenti.

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Benché i Territori d'oltremare non rientrino nel quadro del Fondo di coesione, i governi dei dodici Stati membri si sono impegnati a Maastricht ad adottare delle misure che permettano a queste regioni di raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità.

Quali misure specifiche intende la Commissione avviare al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale di tali regioni?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione (16 febbraio 1993)

La dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche, allegata al Trattato di Maastricht e alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, conferma e consolida l'impostazione mirante alla presa in considerazione delle specificità di queste regioni nelle politiche europee, iniziata con l'adozione del programma POSEIDOM (1) e applicata in seguito alle isole Canarie, alle Azzorre e a Madera. Questa dichiarazione afferma che sarà possibile ricorrere "a misure specifiche in loro favore nella misura e fino a quando esiste la necessità oggettiva di adottare tali misure in previsione di uno sviluppo economico e sociale di queste regioni".

POSEIDOM, programma-quadro d'azione non limitato nel tempo, comporta come principio costitutivo la presa in considerazione delle specificità dei DOM nell'applicazione delle politiche comuni. Di portata generale, questo principio si è già concretizzato con l'adozione di misure specifiche, in particolare nei settori seguenti:

— riconoscimento di una fiscalità specifica per i DOM(riforma del regime dei dazi di mare (2) e mantenimento dopo il 1992 di regimi particolari di IVA (3) e di accise (4), anche per il rum tradizionale del DOM consumato nella Francia metropolitana (5));

— dispositivo specifico in materia agricola (regimi specifici di approvvigionamento, aiuti mirati per le produzioni locali e adeguamento della legislazione strutturale in vigore (6);

— aiuto rafforzato alla costituzione di organizzazione di produttori nel settore della pesca (7);

— adeguamento del regime applicabile alle zone franche e ai depositi franchi (8);

— misure strutturali specifiche per le filiere banane e canna/zucchero/rum (9).

Altre misure specifiche sono all'esame a titolo di POSEIDOM, in collaborazione con le autorità nazionali e regionali interessate.

Questa presa in considerazione delle specificità dei DOM nelle politiche comunitarie si combina con gli interventi prioritari dei fondi strutturali in queste regioni, che rientrano nell'obiettivo n. 1 definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (10). In base ai piani di sviluppo presentati da ogni regione, la Commissione ha adottato il 31 ottobre 1989 i quadri comunitari di sostegno 1989-1993, che riguardano per i DOM un contributo totale di 751 milioni di ECU (ai prezzi 1989). Gli importi sono stati aumentati nel 1991 e nel 1992 con l'adozione di programmi di iniziative comunitarie, che comportano un contributo comunitario di 120 milioni di ECU (ai prezzi 1992), di cui 95 milioni di ECU a titolo dell'iniziativa REGIS, specifica per le regioni ultraperiferiche.

Per il prossimo periodo di programmazione degli interventi dei fondi strutturali, il pacchetto Delors II, adottato al Consiglio europeo di Edimburgo, prevede un rafforzamento sostanziale delle risorse dei fondi strutturali a favore delle regioni dell'obiettivo n. 1, fra le quali figurano i DOM.

(1) Decisione 89/687/CEE del Consiglio, GU n. L 399 del 31. 12. 1989.(2) Decisione 89/688/CEE del Consiglio, GU n. L 399 del 31. 12. 1989.(3) Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, GU n. L 376 del 31. 12. 1991.(4) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, GU n. L 76 del 23. 3. 1992.(5) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19. 10. 1992, GU n. L 316 del 31. 10. 1992.(6) Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, GU n. L 356 del 24. 12. 1991 e regolamenti di applicazione della Commissione.(7) Regolamento (CEE) n. 1603/982 del Consiglio del 15. 6. 1992, GU n. L 173 del 27. 6. 1992.(8) Regolamento (CEE) n. 1604/92 del Consiglio del 15. 6. 1992, GU n. L 171 del 27. 6. 1992.(9) Decisione C (92) 2116 della Commissione del 10. 9. 1992.(10) GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

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A che genere di creazione artistica e letteraria pensa la Commissione quando, nella comunicazione COM(92) 149 def., parla di un sostegno alla stessa volto a favorire la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo della cultura in Europa?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione (18 febbraio 1993)

L'espressione "creazione artistica e letteraria" è stata introdotta dall'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea. In linea di massima, la comunicazione della Commissione (1) non esclude alcun tipo di creazione, ossia nessuno dei diversi generi artistici (teatro, musica, arti plastiche . . .). La Commissione si limita a segnalare le azioni che propone di sviluppare a favore della creazione artistica e letteraria senza distinzione di categoria.

Tenendo presenti, da un lato, il principio di sussidiarietà e, dall'altro, le disponibilità finanziarie, il Consiglio dei ministri dovrà stabilire, in collaborazione con il Parlamento europeo — in base alla procedura stabilita dall'articolo 128 — quali siano i settori prioritari.

(1) Doc. COM(92) 149 definitivo.

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Visti il crescente grado di complessità degli strumenti e dei mezzi finanziari destinati alla cooperazione allo sviluppo nonché la necessità di massimizzare l'efficacia ed i risultati della stessa nei PVS, può la Commissione far sapere quali sono i sistemi di controllo e valutazione applicati per il conseguimento di tali obiettivi?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione (17 febbraio 1993)

Il sistema di controllo e di valutazione utilizzato dalla Commissione per assicurare l'efficacia dei suoi aiuti ai PVS è tanto complesso quanto sono diversi i suoi interventi e strumenti di cooperazione. Schematizzando, è opportuno ricordare quanto segue:

— Il controllo delle operazioni è assicurato dalle delegazioni della Commissione nei paesi in via di sviluppo e dai servizi in sede, in particolare le unità geografiche e tecniche. All'atto pratico questo compito si concreta mediante missioni in loco, rapporti di controllo, contatti permanenti con i paesi beneficiari, riunioni ecc. Se necessario il controllo può essere affidato ad una équipe di assistenza tecnica incaricata di controllare la corretta esecuzione del progetto e di avvertire i responsabili in caso sorgano difficoltà tali da ostacolare lo svolgimento dello stesso.

— La Commissione ritiene la valutazione degli aiuti uno strumento di gestione ed un processo permanente di valutazione critica che accompagna il progetto durante il suo intero corso. Fondamentale è la questione della validità dell'operazione (vale a dire la capacità di un progetto di produrre un flusso permanente di benefici per il gruppo destinatario una volta cessato l'aiuto esterno) che dipende da diversi fattori economici, politici e sociali.

— Le valutazioni possono essere settoriali, strumentali, tematiche, globali o specifiche e sono affidate a consulenti i quali vengono generalmente assunti mediante una procedura di licitazione privata, limitata agli Stati membri e finanziata sul bilancio generale della Commissione, oppure con i fondi del progetto stesso (d'accordo con il paese beneficiario).

In seguito alla Convenzione di Lomé IV, il controllo e la valutazione dei progetti finanziati dal FES devono essere eseguiti congiuntamente ai paesi ACP. I risultati delle valutazioni servono a ristrutturare i progetti valutati, se necessario, o ad avvalersi delle esperienze passate al momento di preparare nuovi progetti nello stesso settore.

A partire dal 1992 la Commissione ha introdotto, per quanto riguarda la cooperazione con i paesi ACP, un sistema coerente di gestione del ciclo dei progetti, ivi incluse la preparazione, la messa in opera e la valutazione, basata sul "quadro logico" (Logical Framework). Le esperienze che la Commissione farà con il nuovo sistema potranno essere oggetto di un rapporto nel 1994 o 1995, al termine di un periodo abbastanza lungo da permettere di avvalersi delle esperienze passate.

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Le disposizioni giuridiche spagnole contenute nella legge sugli stranieri e nella normativa fiscale prevedono che il datore di lavoro che assuma per la prima volta uno straniero deve pagare, in qualità di imposta, 40 000 pesetas, nonché 15 000 pesetas al momento del rinnovo del permesso annuale di lavoro e di residenza; da parte sua, gli stessi lavoratori devono pagare un'imposta di 1 000 pesetas.

A prescindere dal quantitativo da pagare a titolo della suddetta imposta, le disposizioni al riguardo hanno sollevato numerosi interrogativi tra i gruppi interessati, i quali non comprendono esattamente quali possano essere le motivazioni su cui si basa la legalità delle disposizioni spagnole in esame.

Può indicare la Commissione se, alla luce delle disposizioni comunitarie in merito, si può considerare che le disposizioni spagnole, che costringono i datori di lavoro che assumono stranieri a pagare un'imposta di entrata e un'altra per ogni anno di rinnovo del contratto, sono conformi al nostro ordinamento giuridico comunitario per quanto riguarda le disposizioni in materia di legislazione del lavoro? Inoltre, in che misura tali norme possono riguardare i cittadini comunitari non spagnoli che lavorano in Spagna?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione (25 febbraio 1993)

Le disposizioni legali alle quali allude l'onorevole parlamentare hanno formato oggetto di un esame alla luce del diritto comunitario.

Si tratta della legge 20 giugno 1986 n. 29/68 modificata dalla legge n. 37/88 sul bilancio generale dello Stato per il 1989 (Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 1988), in materia di prelievo fiscale per il rilascio dei permessi di lavoro.

Le disposizioni in questione riguardano il rilascio di permessi di lavoro e pertanto non sono applicabili ai cittadini della Comunità, i quali, a norma del diritto comunitario, sono esonerati dall'ottenimento di un documento del genere.